Art. 14.
(Diritto di prelazione).

      1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. L'obbligo di comunicazione e il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45».